Acquisto prima casa agevolazioni
Il cliente che intende comprare la c.d. “prima casa” può chiedere che il suo acquisto sia assoggettato al trattamento fiscale agevolato, in ordine all’imposta di registro o all’IVA.
Agevolazioni IVA prima casa
L’agevolazione fiscale in questione permette di usufruire di un notevole risparmio rispetto al regime ordinario, sia che si compri da un privato, sia che il venditore sia un soggetto I.V.A.
Nel caso di compravendita fra privati, infatti, l’imposta di registro sarà del 2% (invece che del 9%) sul valore catastale dell’immobile, con imposta minima di euro 1.000,00. Nel caso di compravendita da soggetti I.V.A., invece, l’agevolazione in questione consisterà nell’applicazione dell’I.V.A. sul prezzo nella misura del 4% dello stesso (invece che del 10%). L’I.V.A andrà corrisposta direttamente al venditore.
Requisiti agevolazioni prima casa
Al fine di godere delle agevolazioni fiscali per l’acquisto di una c.d prima casa è necessario che ricorrano simultaneamente i seguenti presupposti:
- L’immobile che si acquista non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (caratteristica desumibile dai dati catastali);
- L’acquirente deve risiedere nel Comune in cui si trova il bene oggetto dell’atto. In mancanza, l’acquirente deve trasferire la propria residenza entro diciotto mesi dalla data dell’atto notarile;
- L’acquirente non deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, né a titolo esclusivo, né in comunione con il coniuge, su un’altra casa sita nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
- L’acquirente non deve essere titolare, neppure per quote, in tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata richiedendo le agevolazioni “prima casa”;
- L’acquirente, per cinque anni dall’acquisto non può vendere il bene, in quanto la rivendita dell’immobile prima che siano decorsi cinque anni dall’acquisto costituisce causa di decadenza, salvo il riacquisto di un altro immobile, entro un anno dall’alienazione.